domenica 2 ottobre 2011

Statuto del CENTRO ANZIANI RICORDI



[ALLEGATO A ) AL N. 93408/13961 DI REPERTORIO
Atto notaio dr NICOLETTA SCHERILLO del 22 febbraio 2005 e registrato il 14 marzo 2005 Agenzia delle ENTRATE Ufficio Milano 1 NR 1933
Postato da «GRUPPO COORDINAMENTO ANZIANI ZONA TRE»]

STATUTO
Art.1)
E’ costituita una libera associazione senza fini di lucro denominata
CENTRO ANZIANI RICORDI
con sede i Milano
che nel rispetto dei requisiti di cui all’ art.18 L. R. 39/80 si propone di stimolare l’anziano a partecipare alla vita sociale usufruendo delle possibilità aggre-
gative, ricreative e culturali offerte dal Comune di Milano; a tal fine si propone
altresì di attuare il programma di cui agli articoli 19 e 20 della L. R. 11 aprile 1980 n.39 e nell’ambito della Legge Regionale 7 gennaio 1986 n.1.
Art.2) In particolare la associazione si propone di:
•favorire l’attivazione e il mantenimento del benessere psico fisico degli utenti;
•promuovere relazioni sociali tra le persone;
•promuovere e organizzare la partecipazione degli anziani alle proposte culturali,ricreative e sportive sul territorio;
•promuovere iniziative socio culturali mirate agli interessi differenziati della popolazione anziana, nel rispetto anche degli interessi culturali meno condivisi dalla massa;
•stimolare e organizzare attività che consentono la produzione creativa;
•promuovere e incoraggiare le iniziative dei soci
•promuovere e organizzare la partecipazione a forme di solidarietà rivolte a
cittadini con problemi .
Nell’ ambito di quanto sopra è consentita la gestione diretta di bar con serv-izio riservato ai soci.
Art.3)Possono essere soci della associazione tutti i cittadini ultracinquantacinquenni residenti nella zona di cui alla ragione sociale che ne facciano richiesta al comitato di gestione e si impegnino a versare la quota associativa stabilita in euro 5,50 all’anno.
Tutte le prestazioni dei soci sono gratuite.
Art.4) Sono organi della associazione:
•l’assemblea dei soci;
•il comitato di gestione ;
•il presidente e il vice presidente;
•Il Collegio dei Revisori se nominato.
Art.5) Hanno diritto di partecipare all’ assemblea tutti i soci della associazione in regola con il versamento della quota associativaL’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente, per la presentazione del bilancio preventivo dell’ anno in corso, per l’approvazione del programma annuale delle attività e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
L’ assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del comitato di gestione o su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.
L’ assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento della associazione , sulle proposte di modifica dello statuto e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione d al comitato di gestione.
Art 6) Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate con preavviso di almeno quindici giorni mediante avviso per lettera indirizzata ai soci a cura del presidente ; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni.
Art 7) L’assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci più uno dei soci .
E’ ammesso l’ intervento per delega da conferirsi per iscritto elusivamente altro socio; è vietato il cumulo di deleghe in numero superiore a tre.
L’ assemblea è presieduta dal presidente della associazione, in sua assenza dal vice presidente e in mancanza da persona designata dalla assemblea.
I verbali delle riunioni della assemblea sono redatti dal segretario scelto dal presidente della assemblea tra i presenti . Il presidente ha inoltre facoltà quando lo ritenga opportuno di chiamare un notaio per redigere il verbale della assemblea , fungendo questi da segretario .
L’ assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisioni del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell’ assemblea sceglierà tre scrutatori presenti.
Art.8) Il comitato di gestione è composto da cinque soci nominati dalla assemblea, da una rappresentanza del Consiglio di Circoscrizione ( Presidente o suo delegato ), da una rappresentanza del Comune di Milano Assessorato alle politiche sociali ( assessore o suo delegato).
Art.9) Il comitato di gestione nomina al suo interno il Presidente e il vice presidente ed eventualmente una rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative.
Il Comitato di gestione delibera sulle questioni riguardanti l’attività della associazione per l’ attuazione delle sue finalità, predispone i bilanci consuntivi e preventivi, delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione, delibera circa l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci.
Il Comitato di gestione delibera a maggioranza semplice per alzata di mano in base al numero dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
Il Comitato di gestione dura in carica tre anni.
I membri del comitato di gestione non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Il comitato di gestione si riunisce sempre in unica convocazione qualora il presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.
Le riunioni del comitato di gestione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti .
Le riunioni del comitato di gestione sono presiedute dal presidente e in sua assenza dal vice presidente.
Le sedute e le deliberazioni sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art.10) Il presidente rappresenta la associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Al presidente spetta l’ordinaria amministrazione della associazione .
Il presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito ad ogni effetto dal vice presidente.
Il Presidente di norma non può essere eletto per più di due mandati.
Art.11) allo scopo di meglio indirizzare l’insieme di tutte le iniziative sul territorio cittadino sarà costituito un Coordinamento quale momento di rapporto diretto tra l’ Assessore alle Politiche Sociali e i Centri Anziani composto dall’Assessore alle Politiche Sociali e dai Presidenti delle Associazioni degli utenti.
Il Coordinamento si riunisce di norma una volta al mese.
Alla riunione può partecipare una rappresentanza dei consigli di zona.
Art.12) Le entrate della associazione sono costituite :
• dalle quote di iscrizione da versarsi all’atto di ammissione alla associazione nella misura fissata dal Comune di Milano;
• dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dal comitato di gestione;
• da eventuali contributi straordinari deliberati dal comitato di gestione in relazione a particolari iniziative o esigenze che richiedano disponibilità eccedenti quelle di bilancio ordinario;
• dai versamenti volontari degli associati;
• da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali,istituti di credito,ed enti in genere.
• da sovvenzioni , donazioni in genere;
• da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati.
Art 13) Il socio che per qualsiasi motivo ( morte, dimissioni, esclusione per indegnità o morosità deliberata dall’assemblea ) cessi di far parte della associazione, non ha diritto sul patrimonio sociale.
Art.14)L’esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno .
Art. 15) Qualora lo ritenga opportuno l’assemblea nominerà un collegio di revisori composto di tre membri
scelti anche tra non soci che durerà in carica tre anni e i cui membri saranno rieleggibili. I collegio ha il compito di controllare la gestione contabile e amministrativa della associazione.
Art.16) Lo scioglimento della associazione è deliberato dalla assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria con l’ approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno i quattro quinti dei soci, con esclusione delle deleghe.
Nella medesima seduta di deliberazione sullo svolgimento della associazione l’ assemblea stessa nomina uno dei liquidatori .
I beni dopo la liquidazione saranno devoluti a enti aventi scopo analogo.
Art.17) Particolari norme per il funzionamento della associazione e l’esecuzione del presente statuto potranno essere con regolamento interno da elaborarsi dal comitato di gestione.
Art.18) Per quanto non previsto valgono le norme di legge in materia.

Letto, confermato e sottoscritto
Firmato Lesmo Giuseppina
Firmato dr. Nicoletta Scherillo Notaio

Nessun commento:

Posta un commento